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L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 DLgs. 14/2019) – Sintesi

2026-01-23 15:35

Studio Commerciale Canalis

L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 DLgs. 14/2019) – Sintesi

L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 DLgs. 14/2019) – Sintesi

L’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto eccezionale e non concorsuale che consente alla persona fisica meritevole, priva di qualsiasi utilità presente o futura da destinare ai creditori, di ottenere la inesigibilità dei debiti anteriori, senza alcuna soddisfazione per i creditori.

Il beneficio deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. ed è concedibile una sola volta, previa rigorosa valutazione giudiziale. Possono accedervi anche i membri di una stessa famiglia se conviventi o accomunati dall’origine del sovraindebitamento, purché tutti incapienti.

La disciplina è contenuta nell’art. 283 del Codice della crisi ed è stata modificata dal DLgs. 136/2024 (Correttivo ter), applicabile anche ai procedimenti pendenti al 28.9.2024, fatti salvi gli atti già compiuti.

Procedura

La domanda è presentata dal debitore tramite l’OCC, con documentazione completa e relazione particolareggiata.
Il giudice, se il vaglio è positivo, concede l’esdebitazione con decreto; in caso contrario ne dichiara l’inammissibilità. È ammesso reclamo entro 30 giorni.

Obblighi successivi

Per tre anni il debitore deve presentare una dichiarazione annuale sulle eventuali utilità sopravvenute, a pena di revoca del beneficio.
L’OCC svolge attività di monitoraggio e verifica e informa il giudice e i creditori in caso di utilità rilevanti.

Decorso il triennio senza sopravvenienze, l’esdebitazione produce effetti definitivi e i debiti diventano inesigibili.

 

Condizioni di accesso

Il debitore deve essere:

  • persona fisica;
  • in stato di sovraindebitamento;
  • meritevole;
  • incapiente, ossia privo di utilità attuali e future, dirette o indirette.

Debitori ammessi

Possono accedere:

  • consumatori;
  • professionisti;
  • imprenditori individuali minori o agricoli;
  • imprenditori non fallibili;
  • soci illimitatamente responsabili, nei limiti di legge.

Meritevolezza

Il giudice valuta:

  • assenza di atti in frode;
  • assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

La colpa grave ricorre, ad esempio, in caso di indebitamento sproporzionato o consapevolezza dell’impossibilità di adempiere. La valutazione è dinamica e concreta, tenendo conto di circostanze attenuanti (perdita del lavoro, malattia, ludopatia, esigenze familiari, ecc.).

Particolare rilievo assume l’inadempimento fiscale: l’omesso e sistematico versamento delle imposte esclude, di regola, la meritevolezza, salvo prova di circostanze causali attenuanti.

Rileva anche la condotta del finanziatore, che deve aver correttamente valutato il merito creditizio del debitore. L’OCC è tenuto a darne conto nella relazione.

Incapienza

Il debitore è incapiente se:

  • non dispone di alcuna utilità attuale o futura; oppure
  • il reddito annuo, detratte le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, non supera la soglia calcolata sulla base dell’assegno sociale e della scala di equivalenza ISEE.

L’incapienza è il criterio che distingue l’accesso all’esdebitazione dalla liquidazione controllata: se non vi è attivo utile, quest’ultima non può essere aperta.

La verifica dell’incapienza va effettuata:

  • al momento della domanda;
  • annualmente per i tre anni successivi al decreto di esdebitazione.

Se nel triennio emergono utilità ulteriori rilevanti, i debiti tornano esigibili.