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Regime forfetario di cui alla L. 190/2014,

2026-01-23 15:23

Studio Commerciale Canalis

Regime forfetario di cui alla L. 190/2014,

Requisiti d'accesso, permanenza e le cause di esclusione dal regime forfetario L. 190/2014.

Regime forfetario 2026

Chi ha applicato il regime forfetario nel 2025 e intende mantenerlo nel 2026 (o accedervi) deve verificare requisiti di accesso e assenza di cause di esclusione, secondo la L. 190/2014.

Novità principali 2026

  • Confermata a 35.000 euro (anche per il 2026) la soglia dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.
  • Nessuna altra modifica sostanziale rispetto al 2025.

 

Requisiti di accesso (art. 1 co. 54 L. 190/2014)

Devono essere entrambi rispettati:

  1. Ricavi/compensi ≤ 85.000 euro
    • Valutazione sull’anno precedente.
    • Criterio di cassa/competenza adottato.
    • Ragguaglio ad anno se attività iniziata in corso d’anno.
    • Somma dei ricavi in caso di più attività.
  2. Spese per lavoro ≤ 20.000 euro lordi
    • Incluse: lavoro dipendente, collaborazioni, lavoro accessorio, utili ad associati, lavoro di familiari.

➡️ I beni strumentali non rilevano ai fini dell’accesso.

 

Cause di esclusione (art. 1 co. 57 L. 190/2014)

È sufficiente una sola causa per escludere il regime:

  • Utilizzo di regimi speciali IVA o forfetari.
  • Residenza fiscale all’estero, salvo UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia.
  • Attività prevalente di cessione di immobili, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
  • Partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (con eccezioni).
  • Controllo di SRL con attività riconducibili a quella del forfetario + rapporti economici con la società.
  • Attività svolta prevalentemente verso ex datore di lavoro degli ultimi due anni (con varie deroghe).
  • Redditi di lavoro dipendente > 35.000 euro nell’anno precedente (salvo cessazione del rapporto).

 

Accesso al regime

  • Nuova attività: scelta nel modello AA9/12 (codice 2).
  • Attività già avviata: nessuna comunicazione preventiva, salvo indicazioni in dichiarazione IVA.
  • Conta il comportamento concludente (fatture senza IVA, niente liquidazioni IVA, niente ritenute).

 

Rettifica IVA

  • Ingresso nel forfetario → rettifica a sfavore dell’IVA detratta su beni/servizi non ancora utilizzati.
  • Uscita dal forfetario → rettifica a favore dell’IVA non detratta.
  • Le rettifiche si effettuano nella dichiarazione IVA dell’anno di riferimento.

 

Fuoriuscita dal regime

  • Ordinaria: dall’anno successivo alla perdita dei requisiti o al verificarsi di una causa ostativa.
  • Immediata se i ricavi/compensi superano 100.000 euro nello stesso anno.
    • In tal caso: IVA, IRPEF e adempimenti ordinari scattano subito.