Regime forfetario 2026
Chi ha applicato il regime forfetario nel 2025 e intende mantenerlo nel 2026 (o accedervi) deve verificare requisiti di accesso e assenza di cause di esclusione, secondo la L. 190/2014.
Novità principali 2026
- Confermata a 35.000 euro (anche per il 2026) la soglia dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.
- Nessuna altra modifica sostanziale rispetto al 2025.
Requisiti di accesso (art. 1 co. 54 L. 190/2014)
Devono essere entrambi rispettati:
- Ricavi/compensi ≤ 85.000 euro
- Valutazione sull’anno precedente.
- Criterio di cassa/competenza adottato.
- Ragguaglio ad anno se attività iniziata in corso d’anno.
- Somma dei ricavi in caso di più attività.
- Spese per lavoro ≤ 20.000 euro lordi
- Incluse: lavoro dipendente, collaborazioni, lavoro accessorio, utili ad associati, lavoro di familiari.
➡️ I beni strumentali non rilevano ai fini dell’accesso.
Cause di esclusione (art. 1 co. 57 L. 190/2014)
È sufficiente una sola causa per escludere il regime:
- Utilizzo di regimi speciali IVA o forfetari.
- Residenza fiscale all’estero, salvo UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia.
- Attività prevalente di cessione di immobili, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
- Partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (con eccezioni).
- Controllo di SRL con attività riconducibili a quella del forfetario + rapporti economici con la società.
- Attività svolta prevalentemente verso ex datore di lavoro degli ultimi due anni (con varie deroghe).
- Redditi di lavoro dipendente > 35.000 euro nell’anno precedente (salvo cessazione del rapporto).
Accesso al regime
- Nuova attività: scelta nel modello AA9/12 (codice 2).
- Attività già avviata: nessuna comunicazione preventiva, salvo indicazioni in dichiarazione IVA.
- Conta il comportamento concludente (fatture senza IVA, niente liquidazioni IVA, niente ritenute).
Rettifica IVA
- Ingresso nel forfetario → rettifica a sfavore dell’IVA detratta su beni/servizi non ancora utilizzati.
- Uscita dal forfetario → rettifica a favore dell’IVA non detratta.
- Le rettifiche si effettuano nella dichiarazione IVA dell’anno di riferimento.
Fuoriuscita dal regime
- Ordinaria: dall’anno successivo alla perdita dei requisiti o al verificarsi di una causa ostativa.
- Immediata se i ricavi/compensi superano 100.000 euro nello stesso anno.
- In tal caso: IVA, IRPEF e adempimenti ordinari scattano subito.


