e988ddd5-6b10-4db3-9dc7-a2ffe47b8a33
c3a520bc-a457-4cfa-b988-20bc51ef0962

©

Informativa PrivacyInformativa sui CookieCriteri di AccessibilitàInformativa Legale

Rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)

2026-01-24 11:07

Studio Commerciale Canalis

Rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)

La dilazione delle cartelle consente al debitore di rateizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La dilazione delle cartelle consente al debitore di rateizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La disciplina, profondamente modificata dal DLgs. 110/2024, prevede modalità e limiti diversi in base all’importo del debito e alla presenza o meno di una temporanea difficoltà economica.

 

Debiti fino a 120.000 euro

Senza documentazione della difficoltà economica:

fino a 84 rate (richieste 2025-2026)

fino a 96 rate (2027-2028)

fino a 108 rate (dal 2029)

Con documentazione della difficoltà economica:

fino a 120 rate, con minimi crescenti in base all’anno di presentazione.

 

Debiti superiori a 120.000 euro

La rateizzazione è concessa solo se documentata la temporanea difficoltà economica.

È possibile arrivare fino a 120 rate, indipendentemente dall’anno di richiesta.

 

Decadenza dalla rateazione

Scatta con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Il debito decaduto non può essere nuovamente rateizzato, ma è possibile chiedere dilazioni per altri carichi.

 

Modalità di presentazione della domanda

Sportello o PEC (per istanze documentate e non).

Online tramite il servizio “Rateizza adesso” solo per istanze non documentate.

Accesso con SPID, CIE, CNS (o Entratel per intermediari).

 

Modelli di domanda

RS: rateizzazione “semplice” fino a 120.000 euro

RDF: rateizzazione documentata (persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati)

RDG: rateizzazione documentata (altri soggetti)

RDP: proroga della rateazione

 

Effetti della richiesta di dilazione

Blocco di nuove azioni esecutive e cautelari.

Con il pagamento della prima rata, cessano le procedure esecutive già avviate (salvo casi avanzati).

DURC regolare se non vi sono altri debiti previdenziali scaduti.

Sospensione dei termini di prescrizione.

Eliminazione del blocco dei pagamenti ex art. 48-bis DPR 602/73.

 

Accoglimento o rigetto

Per le istanze non documentate, l’esito è immediato.

Per quelle documentate, l’Agenzia avvia un procedimento di verifica.

In caso di accoglimento: piano di ammortamento e moduli pagoPA.

In caso di rigetto: comunicazione motivata, preceduta da preavviso.

 

Pagamento delle rate

Possibile tramite pagoPA, sito o app Equiclick, addebito su conto corrente, sportelli AdER

 

Per ulteriori info clicca qui