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Salari e stipendi / Professionisti: Blocco dei pagamenti delle P.A.: regole, eccezioni e novità 2026

2026-02-01 11:56

Studio Commerciale Canalis

Salari e stipendi / Professionisti: Blocco dei pagamenti delle P.A.: regole, eccezioni e novità 2026

Salari e stipendi / Professionisti: Blocco dei pagamenti delle P.A.: regole, eccezioni e novità 2026

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, devono verificare se il beneficiario risulti moroso per cartelle di pagamento affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di importo almeno pari alla stessa soglia (art. 48-bis DPR 602/1973).

 

Come funziona la verifica

La P.A. inoltra una richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha 5 giorni feriali per rispondere.
Il pagamento può essere effettuato se:

  • il beneficiario risulta non inadempiente, oppure
  • non arriva alcuna risposta entro il termine.

Se invece emerge un’inadempienza, l’Agente della riscossione comunica:

  • l’importo del debito (comprensivo di interessi e spese);
  • l’intenzione di notificare l’ordine di versamento ex art. 72-bis DPR 602/1973.

In tal caso il pagamento viene sospeso fino a 60 giorni, nei limiti del debito segnalato. Decorso tale termine senza notifica dell’ordine di versamento, la P.A. procede al pagamento.

Restano comunque dovute le somme eccedenti il debito, come previsto dall’art. 1, co. 4-bis, DL 16/2012.

 

Ambito soggettivo

La verifica:

  • non si applica ai soggetti in procedure concorsuali;
  • si applica ai soggetti esteri con codice fiscale italiano;
  • nel mandato con rappresentanza va effettuata sul mandante.

Sono tenuti alla verifica anche gli enti pubblici economici e le gestioni commissariali, mentre ne restano escluse fondazioni e associazioni, salvo abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.

 

Soglia dei 5.000 euro

La soglia va calcolata:

  • al netto delle ritenute;
  • al lordo dell’IVA.

Fa eccezione lo split payment, per il quale l’importo rilevante è al netto dell’IVA.
La verifica va effettuata, di regola, per ciascuna fattura.

In caso di decesso del beneficiario, la verifica va eseguita separatamente su ciascun erede.

 

Inadempienze rilevanti

Rilevano esclusivamente:

  • cartelle di pagamento notificate;
  • accertamenti esecutivi;
  • avvisi di addebito.

La pendenza di un ricorso non elimina l’inadempienza, salvo sospensione giudiziale o amministrativa.
Il blocco non si applica ai contribuenti con rateazione dei ruoli in corso.

 

Pagamenti esclusi dal blocco

Tra i principali:

  • trasferimenti previsti da specifiche norme di legge;
  • pagamenti legati a fondi UE o accordi internazionali;
  • tributi e contributi previdenziali;
  • spese sanitarie, assegni alimentari, sussidi assistenziali;
  • indennità connesse allo stato di salute;
  • mutui, indebitamenti e canoni di leasing.

 

Frazionamento dei pagamenti

Il riferimento è sempre la singola fattura.
Il pagamento cumulativo di più fatture sotto soglia non fa scattare la verifica, anche se l’importo complessivo supera i 5.000 euro.

Attenzione però al frazionamento artificioso di un credito unitario, che non è ammesso.

 

Cessione del credito

  • Se la cessione non è notificata, la verifica riguarda solo il cedente.
  • Se è notificata, la verifica va fatta prima sul cedente e poi sul cessionario.

L’inadempienza del cedente consente alla P.A. di negare il consenso alla cessione.
Le stesse regole si applicano ai contratti di factoring.

 

Salari e stipendi: nuove soglie dal 2026

Per salari, stipendi e indennità assimilate:

  • la verifica scatta per importi superiori a 2.500 euro;
  • il pignoramento resta possibile solo con ruoli almeno pari a 5.000 euro;
  • restano fermi i limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile.

Decorrenza: pagamenti dal 1° gennaio 2026.

 

Novità per professionisti (L. 199/2025)

Dal 15 giugno 2026, per i compensi agli esercenti arti e professioni (art. 54 TUIR):

  • non opera alcuna soglia minima;
  • la verifica è obbligatoria per qualsiasi importo.

In presenza di debiti:

  • la quota corrispondente viene versata direttamente all’Agente della riscossione;
  • il residuo è pagato al professionista.

Esempio: compenso 10.000 euro, ruoli 2.000 → 2.000 all’Agenzia, 8.000 al professionista.

Tabelle riepilogative

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